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Cambiano le norme di etichettatura. Ecco tutte le novità.

La nuova etichetta europea dei cibi

 

Sabato 13 Dicembre è andata in pensione la vecchia direttiva sulle etichette alimentari (la 79/11/CEE) ed è entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione europea 1169/2011. È obbligatorio in tutti gli Stati membri che hanno avuto tre anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme. 


La riforma europea dell'etichetta ha come obiettivo quello di armonizzare tutte le norme nazionali su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta dei principi nutritivi con relativo apporto calorico, e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.

Con l'intento di rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori, grazie a una maggiore trasparenza delle informazioni, senza però intaccare la libera circolazione delle merci.

 

 

Ecco le principali novità sulle etichette dei prodotti:

 

TABELLA NUTRIZIONALE

Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con 7 elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri, sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. Questa potrà essere affiancata dai dati riferiti ad una singola porzione. Si possono utilizzare anche altri schemi, ma solo se di facile comprensione.

LEGGIBILITÀ E CHIAREZZA DELLE SCRITTE

Viene stabilita la dimensione minima dei caratteri tipografici delle etichette che devono essere di almeno 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Per rendere più agevole la lettura a tutti, anche agli anziani. Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono trovarsi nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro …") o data di scadenza ("da consumarsi entro …"). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere sempre disponibile su richiesta del consumatore.

SCADENZA

La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata, non più solo sulla confezione esterna.

La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.

 

ALLERGENI

Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, arachidi, frutta a guscio, lattosio) vanno evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando accorgimenti grafici (grassetto, colore, sottolineatura etc.).

 

Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili alla clientela.

 

ORIGINE PER CARNI SUINE, OVI-CAPRINE E POLLAME

Dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede da anni - dopo l'emergenza mucca pazza - l'obbligo di indicare luogo di nascita, allevamento e macellazione del bovino). In particolare si dovrà comunicare al consumatore la provenienza di carni fresche o refrigerate o congelate di animali di specie suina, ovina, caprina e di volatili.

ALTRE INDICAZIONI SULL'ORIGINE

L'informazione sull'origine del prodotto è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore, ad esempio nel caso di  una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia. Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno dell'Italian sounding, ossia alimenti presentati come Made in Italy ma fabbricati altrove.


SCOMPARE LA SCRITTA 'OLI VEGETALI'

Non è più possibile celare, dietro la dicitura generica di "oli vegetali", l'utilizzo di grassi tropicali a basso costo (olio di palma, di cocco o di cotone, dannosi per la salute cardiovascolare). Va indicata con precisione la natura dell'olio usato nella lista ingredienti. Chi usa olio extravergine di oliva potrà evidenziarlo in etichetta. Se gli oli o i grassi adoperati sono stati idrogenati è obbligatorio scrivere "totalmente o parzialmente idrogenato", a seconda dei casi.

INDIRIZZO DEL PRODUTTORE

La sede legale "dell'operatore alimentare responsabile delle informazioni sul prodotto" (ovvero il produttore) dovrà essere indicata con l'indirizzo completo, ad accompagnare il marchio commerciale, non più con il solo riferimento a un comune di appartenenza. Esempio: sul pacco di pasta troveremo l'indirizzo della sede legale del marchio che lo produce.

LA SEDE DELLO STABILIMENTO

L'indicazione della sede legale del produttore non va confusa con quella dello stabilimento di produzione che prima era obbligatoria per la legge italiana (la 109 del 1992) ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l'accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore.

 

Sulla questione della sede dello stabilimento è sorto un movimento di opinione che ha chiesto al governo di mantenere obbligatoriamente questa informazione in etichetta. Si paventa, infatti, il rischio che senza questa indicazione sarà impossibile capire se un'azienda italiana ha delocalizzato la produzione all'estero. Per questo serve una legge ad hoc, la cui opportunità sarà valutata in futuro.

PESCE

Dovrà essere indicato in etichetta sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione dettagliata del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi utilizzati per la cattura e l’indicazione se il prodotto è stato scongelato. Inoltre andrà indicato il metodo di produzione, ovvero pescato in mare, in acque dolci o allevato.

SURGELATI

In caso di carne e pesce congelati occorre indicare la data di congelamento. Invece, nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell'alimento deve essere accompagnata dalla dicitura "decongelato".
 
PREPARATI A BASE DI CARNE E PESCE

La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta. Le porzioni, i filetti o le preparazioni composte da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: "carne separata meccanicamente" oppure "pesce ricomposto"). Allo stesso modo, andrà indicata la presenza di proteine aggiunte e la loro origine.

STATO FISICO DEL PRODOTTO

Dovranno essere precisamente indicati i trattamenti subiti dal prodotto o dall'ingrediente. Non sarà possibile rifugiarsi -nemmeno nella lista ingredienti- dietro termini come "latte", se si usa latte in polvere o proteine del latte.

SOSTITUZIONE DI INGREDIENTI NORMALMENTE ATTESI

Nel caso di alimenti che contengono, nella propria ricetta produttiva, ingredienti sostitutivi rispetto a quelli che il consumatore si attende, questi devono essere resi ben visibili accanto al nome del prodotto, in caratteri simili a quelle del nome dell'alimento. Esempio: una crema di nocciole che non contenga cacao (ingrediente che il consumatore si attenderebbe) ma, ad esempio, burro di arachidi, dovrà presentare la scritta"con burro di arachidi" accanto al nome del prodotto.

INSACCATI

Per i salumi insaccati andranno chiaramente indicati i casi in cui l’involucro non è commestibile.

CAFFEINA

Le bevande e gli "energy drinks" a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta, oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" (già introdotta nel 2003), anche l’avvertenza: "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento".

VENDITE VIA WEB

Per la prima volta è regolata la vendita di alimenti sul web. I consumatori dovranno disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge prima della conclusione dell'acquisto, ad eccezione della data di scadenza o simili che potranno essere fornite al momento della consegna dell'alimento.

I PRODOTTI ESENTATI

L'obbligo di etichettatura nutrizionale non è previsto per i prodotti ortofrutticoli freschi e per i mono-ingrediente non trasformati o solo stagionati. Esentate anche farine, acque, aromi, spezie, erbe, dolcificanti, gomme da masticare, integratori alimentari, i prodotti preincartati (alimenti porzionati dai reparti interni del supermercato) e quelli contenuti in confezioni piccole, con superficie inferiore ai 25 centimetri quadrati. 

 

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